Credito d’imposta beni strumentali 2021-2022

Legge di Bilancio 2021: il nuovo credito d’imposta beni strumentali 

Come molti lettori avranno appreso dalla stampa specializzata, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020 del 30/12/2020) ha prorogato fino al 31/12/2022 il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali già in vigore lo scorso anno.

Il Legislatore ha voluto, anche per sostenere l’economia caduta in un buio baratro a causa di Covid19, aumentare le percentuali di agevolazione, solo per il 2021 e ricomprendendo nella nuova disciplina anche gli acquisti effettuati dal 16/11/2020, ed infine dando la possibilità di compensare il credito, per gli investimenti effettuati in tale annata, dall’anno di avvenuta interconnessione e non più dallanno successivo come era stato stabilito per la precedente normativa.

Di seguito si sintetizzano le principali novità del provvedimento.

Credito di imposta per investimenti in beni materiali realizzati nel 2021

Per tutti gli acquisti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2021 è riconosciuto un credito di imposta del:

  • 10% per i beni ordinari. Esso è fruibile in un’unica soluzione nell’anno di effettuazione dell’investimento per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di Euro. Viene altresì stabilito un limite del valore del bene, al fine di accedere a tale agevolazione di 2 milioni di Euro.

  • 50% per i beni da Industria 4.0. Tale credito è fruibile in tre rate annuali a partire dall’anno di interconnessione. Il limite massimo di valore, per tale tipologia di investimenti, è di 2,5 milioni di Euro ciascuno.

Si elencano i principali dettagli e regole della misura:

  • il sostenimento della spesa (pagamento) deve avvenire nell’anno. In alternativa entro il 31/12/2021:

    • deve essere pagato un acconto di almeno il 20%;

    • deve essere confermato l’ordine in maniera formale;

    • il saldo deve avvenire entro il 30/06/2022;

  • il credito di imposta, se ancora giacente alla fine del triennio, può essere riportato agli esercizi successivi;

  • il credito di imposta, per le società di persone, è trasferibile ai soci ma non è cedibile a terzi;

  • se il bene viene ceduto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento il credito di imposta viene ridotto in misura proporzionale;

  • è obbligatoria perizia asseverata di un tecnico (ingegnere o perito industriale) se il valore unitario del bene supera 300.000 Euro. Anche nel caso in cui il bene non superi tale soglia si consiglia caldamente la produzione di tale documento;

  • è necessaria, solo a livello statistico, una comunicazione al Mise i cui modelli e le modalità di trasmissione, ad oggi, non sono ancora note. Essa dovrà essere eseguita anche per i beni acquistati dal 01/01/2020 al 15/11/2020 per i quali si usufruirà del credito di imposta;

  • la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti;

  • l’agevolazione è compatibile con legge Sabatini. La compatibilità con bandi PSR, stante il parere dell’Unione Europea di novembre 2020 è invece limita a percentuali basse e di conseguenza non c’è. Per quanto riguarda l’agevolazione Isi-Inail, in mancanza di chiarimenti del caso, si ritiene che essa sia compatibile con il credito di imposta ma solo per la parte non finanziata dall’Istituto;

  • l’investimento deve essere posto in essere da imprese residenti in Italia;

  • è necessario, per la verifica dell’interconnessione per i beni 4.0, che l’utente acceda periodicamente e più volte l’anno al portale dedicato on-line dal quale è possibile scaricare i dati del mezzo;

  • la dicitura che deve essere obbligatoriamente presente in fattura sia per i beni ordinari che 4.0 è “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1 commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020”;

  • il bene può essere acquistato in proprietà, leasing, tramite contratti di appalto o ottenuto in economia;

  • sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione e concordato) oltre che quelle destinatarie di sanzioni interdittive;

  • sono esclusi dall’agevolazione i fabbricati, gli autoveicoli a deducibilità limitata ed altri beni relativi a settori non agricoli (es. industrie di imbottigliamento, stabilimenti idrotermali, ecc.);

  • il credito può essere compensato in F24 con tutti i tributi/contributi (Iva, Inps, ecc..).

Credito di imposta per investimenti in beni materiali realizzati nel 2022

Per gli investimenti realizzati nel corso del 2022 le aliquote su cui calcolare il credito di imposta si abbassano e diventano:

  • 6% per i beni ordinari. Esso è fruibile in un’unica soluzione nell’anno di effettuazione dell’investimento per i soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di Euro. Viene altresì stabilito un limite del valore del bene, al fine di accedere a tale agevolazione di 2 milioni di Euro.

  • 40% per i beni da Industria 4.0. Tale credito è fruibile in tre rate annuali a partire dall’anno di interconnessione. Il limite massimo di valore, per tale tipologia di asset, è di 2,5 milioni di Euro.

Le caratteristiche del credito di imposta nato, per così dire, in tale anno sono le stesse viste sopra. Si specifica solamente che per usufruire del vantaggio fiscale è sufficiente, ai fini di certificare il sostenimento della spesa, pagare il bene per almeno il 20% entro il 31/12/2022, essere in possesso di una conferma d’ordine ed effettuare il saldo entro il 30/06/2023, analogamente a quanto avverrà per il 2021 e a quanto è stato fatto per lo scorso anno.

Credito di imposta per investimenti in beni immateriali

La legge di Bilancio anche per tale tipo di investimenti ha aumentato la percentuale del credito di imposta per l’anno in corso ed il 2022 portandola dal 15% al 20%.

Su tale argomento non ci si sofferma a lungo in quanto esso non è molto frequente nel territorio agricolo Trentino e maggiori informazioni saranno disponibili presso i nostri uffici fiscali ad ogni associato interessato.

Infine dalla videoconferenza tenuta lo scorso 18 gennaio rimangono alcune questioni in sospeso per le quali si attende un chiarimento, per fine mese da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • la Legge di Bilancio 2021 non ha regolato il cosiddetto periodo di transizione, ovvero il lasso di tempo dal 16/11/2020 al 31/12/2020. In assenza di interpretazioni è lecito supporre che per i beni acquistati in tali date il contribuente possa liberamente scegliere per comportamento concludente, superando la dicitura in fattura, la normativa a lui più favorevole;

  • per il trasferimento del credito dalla società al socio sembra che sia necessario portarlo a conoscenza dell’Erario tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e solo successivamente esso può essere utilizzata dal socio medesimo. Se tale ipotesi venisse a realizzarsi, ad esempio, il credito di imposta maturato per acquisto 2020 di una società potrebbe essere trasferito alla compagine sociale solo dal 30/11/2021.

Si sintetizza, per concludere, nella tabella sotto riportata quanto fin qui esposto.

Tipo investimento

Investimento dal 01/01/2020 al 15/11/2020

% DEL CREDITO DI IMPOSTA *

Numero quote annuali

Investimento dal 16/11/2020 al 31/12/2021

% DEL CREDITO DI IMPOSTA *

Investimento dal 01/01/2021 al 31/12/2022

% DEL CREDITO DI IMPOSTA *

Numero quote annuali

Beni materiali ordinari

6%

5

10%

10%

3

Beni materiali 4.0

40%

5

50%

40%

3

Beni immateriali

15%

3

20%

20%

3

* Alla misura si può accedere se l’investimento è concluso nell’anno oppure se viene dato un acconto entro il 31/12, avere la conferma d’ordine del bene ed il saldo entro il 30/06 dell’anno successivo.