Attività florovivaistiche e manutenzione del verde

In questa pagina trovi nell’ordine informazioni su: Vendita piante e fiori – Manutenzione del Verde – Danni – Procedure smaltimento rimanenze

Ultimo aggiornamento 15.03.2021

VENDITA PIANTE E FIORI

Il DPCM di data 02 marzo 2021 prevede per le zone rosse, all’art.45 che:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23***, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2**.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

**L’art.26 comma 2 dell’ultimo DPCM prevede che: “Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie“.

***Le attività commerciali al dettaglio consentite sono elencate nell’Allegato 23 e comprendono la vendita di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, anche in modalità ambulante.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

Si raccomanda di leggere le sezioni specifiche per Vendita al dettaglio e Sicurezza igienico-sanitaria


I florovivaisti possono continuare a vendere piante coltivate con messa a dimora, poiché tali attività sono annoverate tra quelle agricole primarie (codice Ateco 01).

 

MANUTENZIONE DEL VERDE

La Ordinanza_Presidente_PAT_15_luglio_2020 prevede che l’attività di Manutenzione del verde sia svolta secondo quanto previsto dalla scheda tecnica “Manutenzione del verde” di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020, vedi allegato all’Ordinanza a pag. 19.

Con il DPCM 26 APRILE 2020 (Allegato 3) sono consentite le attività di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) relative al codice ateco 81.30.00.

Con la Nota della Provincia Autonoma di Trento di data 15.04 si esplicita che tutte le attività comprese nell’elenco dei codici Ateco attivi “possono riprendere l’attività nel rispetto delle norme igienico-sanitarie”.
Si specifica inoltre che per le suddette attività non si deve presentare alcuna richiesta al Commissariato del Governo o al Presidente della Provincia.

Si raccomanda il rispetto dei contenuti dei protocolli nazionali e provinciali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Tutte le informazioni in merito alla sezione Sicurezza e rispetto dei protocolli igienico-sanitari nelle aziende.

Verifica anche le indicazioni nella sezione Spostamenti e Trasporti

 

DANNI AZIENDE FLOROVIVAISTICHE
Si invitano tutte le aziende a tenere traccia, con fotografie o altro materiale, dei danni economici sostenuti in questo periodo di emergenza al fine di possibili risarcimenti futuri.

 

PROCEDURE SMALTIMENTO RIMANENZE
Ricordiamo le procedure corrette per lo smaltimento delle rimanenze per evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
E’ necessario che il proprietario dei beni documenti con precisione le operazioni di distruzione o dismissione delle rimanenze, per vincere la presunzione di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972 secondo cui si considerano ceduti “i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell’impresa, né presso suoi rappresentanti”.
La dismissione dei beni presenti in magazzino può essere fatta in due modi:
1) tramite una vendita in blocco;
2)tramite la distruzione dei beni stessi.

Nel 1) caso (dismissione tramite una vendita in blocco) , l’impresa vende quantitativi ingenti di beni ad un prezzo complessivo, senza distinguere il prezzo del singolo bene.
Per vincere la presunzione della vendita in nero, quindi, sarà necessario emettere una regolare fattura di vendita ed accompagnare i beni con un documento di trasporto da cui risultino la natura e la quantità dei beni ceduti. Inoltre, il cedente dovrà annotare sulla sua copia del DDT anche il costo totale sostenuto per l’acquisto dei beni venduti in blocco.

Nel 2) caso (dismissione tramite la distruzione dei beni stessi) è invece possibile distruggere i beni: ciò può essere fatto direttamente dall’azienda proprietaria degli stessi oppure indirettamente, affidando i beni a terzi per la rottamazione e lo smaltimento.
Per quanto riguarda la rottamazione fatta da terzi, l’impresa consegna i beni a soggetti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti: in questo caso, la prova di distruzione è fornita semplicemente tramite l’annotazione sul formulario di identificazione previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
Particolari cautele, invece, richiede la rottamazione diretta, la quale prevede tre passaggi necessari che andiamo, qui di seguito, ad analizzare:
a) Comunicazione preventiva. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 441/1997, l’impresa che vuole distruggere i propri beni ne deve inviare preventivamente comunicazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza competenti per territorio. È opportuno, quindi, che la comunicazione venga inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al fine di comprovare l’avvenuta ricezione nei termini di legge. Si ritiene utile, ove presente, dare avviso per conoscenza anche al Presidente del Collegio Sindacale. Tale comunicazione deve pervenire agli uffici almeno cinque giorni prima delle operazioni di rottamazione e deve contenere indicazione di: luogo, data e ora delle operazioni di distruzione; modalità di distruzione; natura, quantità e qualità dei beni distrutti; ammontare complessivo dei beni determinato in base al prezzo di acquisto o di produzione; valore ottenibile dalla distruzione.
b) Redazione del verbale o della dichiarazione di distruzione. All’atto della distruzione, è necessario redigere un verbale o una dichiarazione di distruzione. La disciplina che regola tale attività è diversa a seconda del valore dei beni distrutti.
Se i beni distrutti hanno valore superiore a 10.000 euro, il verbale deve essere necessariamente compilato da un funzionario dell’Amministrazione finanziaria, da un ufficiale della Guardia di Finanza o da un notaio. Almeno uno dei soggetti dovrà essere presente all’atto della rottamazione: il notaio, quindi, dovrà partecipare e svolgere ruolo di supplenza in assenza degli altri soggetti.
Se i beni distrutti hanno valore inferiore a 10.000 euro, la disciplina prevede che il verbale possa essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa direttamente dal rappresentante legale dell’impresa (o un suo procuratore) ad un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale. Ciò non toglie che alla distruzione dei beni potrebbero partecipare funzionari dell’Agenzia o della Guardia di Finanza. In loro assenza, l’imprenditore potrà procedere alla rottamazione senza la presenza di un notaio ma tramite la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Da tale dichiarazione o dal verbale di rottamazione devono risultare: data, ora e luogo delle operazioni di rottamazione/distruzione; natura, quantità e qualità dei beni distrutti; ammontare del costo dei beni distrutti.
c) Compilazione del documento di trasporto. A seguito della distruzione dei beni giacenti in magazzino, l’impresa dovrà provvedere alla compilazione di un DDT per la movimentazione dei beni ottenuti dalla distruzione. In tale documento si ritiene utile indicare il destinatario del trasporto, la data, la natura e la quantità dei beni rottamati e la causale del trasporto.
Nel caso di distruzione di prodotti vegetali, le imprese agricole potranno utilizzarli come ammendanti organici dei terreni condotti.

 

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