Spostamenti

Ultimo aggiornamento: 19.05.2021

Autodichiarazione
Per spostamenti in zone e orari di restrizione è necessario munirsi di autodichiarazione del Ministero degli Interni scaricabile A QUESTO LINK
Per dipendenti e collaboratori familiari, consigliamo di compilare, firmare e se possibile timbrare una autodichiarazione del titolare (scarica qui un possibile fac-simile personalizzabile)
Inoltre è utile avere con sè documenti comprovanti l’appartenenza al settore agricolo, in particolare con esplicitati la p.iva, il codice Ateco 01 e la sede aziendale e produttiva (es.: fascicolo aziendale, visura camerale, certificato p.iva, visura AA. EE….), alla luce di quanto previsto dal DPCM 02.03.2021.
Si ricorda che la veridicità delle autodichiarazioni potrà essere verificata anche con successivi controlli.

Restrizioni agli spostamenti
Con il Decreto Legge 18 maggio 2021 sono in vigore le seguenti restrizioni:
zona gialla
– fino al 06/06/2021 coprifuoco dalle 23:00 alle 5:00
– dal 07/06/2021 al 20/06/2021 coprifuoco dalle 24:00 alle 5:00.
– dal 21/06/2021 non si applica il coprifuoco
zona bianca
– non si applica il coprifuoco

L’Ordinanza provinciale n. 73 di data 21 maggio 2021 prevede che sia consentito tornare al proprio domicilio/abitazione/residenza dopo aver usufruito dei servizi di
ristorazione o di qualsiasi forma di spettacolo aperto al pubblico, per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra il luogo in cui si è usufruito di tali servizi/attività e il luogo di destinazione (rientra nella responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre l’orario del coprifuoco); a tali fini l’attività dei servizi di ristorazione e le attività di spettacolo devono concludersi entro l’orario del coprifuoco.

Rimane valido quanto previsto da Decreto “Ripresa” del 22 aprile e l’Ordinanza PAT n.71: nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già ivi conviventi, oltre ai minorenni e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi.
Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 (di cui all’art.9 del DL 22 aprile).
Rimane in vigore la possibilità di spostarsi “per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica“.

Per i dettagli degli spostamenti consentiti nelle diverse zone consultare il sito https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Coltivazione del terreno per uso agricolo e attività dirette per la produzione di autoconsumo
Rimane in vigore quanto previsto nell’Ordinanza Presidente PAT di data 5 marzo 2021_n.66 all’art. 54 che permette gli spostamenti “necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell’attività diretta per la produzione per autoconsumo (compresa la produzione di legna da ardere, con la possibilità per quest’ultima di far pervenire in loco anche fino a un massimo di due persone non conviventi) su superfici agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso o la disponibilità di tali superfici, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito

Spostamenti dall’estero
Si consulti la pagina Manodopera dall’estero

Utilizzo dell’automezzo con persone non conviventi
Sul sito del Governo, nelle domande frequenti si sottolinea che è possibile usare il proprio mezzo con persone non conviventi “purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore”.

Maggiori informazioni alla sezione Sicurezza e rispetto dei protocolli igienico-sanitari nelle aziende.

 

* Il Decreto Cura Italia (art. 105)  allarga per le aziende agricole la possibilità di farsi aiutare in modo gratuito e occasionale da parenti e affini fino al sesto grado. Considerata l’emergenza e le restrizioni in tema di mobilità si consiglia di specificare nell’autocertificazione di essere un collaboratore familiare e di allegare alla stessa una dichiarazione dell’imprenditore agricolo che richiede la prestazione occasionale. – vai alla sezione Collaboratori familiari occasionali fino al 6° grado

 

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